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Campo d'applicazione, principio

Art. 1 OPI

Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Sicurezza sul lavoro) sono applicabili a tutte le aziende i cui dipendenti eseguono lavori in Svizzera, i cui lavoratori svolgono attività in Svizzera.

Nell'art. 81 cpv. 1 LAINF è già stata fissata una disposizione analoga. Nell'ordinanza viene utilizzato in piu il termine "sicurezza sul lavoro".

"Sicurezza sul lavoro" è quindi l’iperonimo di prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.

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