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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Posti di carico e scarico merci

Art. 23 OPI

Sui posti di carico e scarico merci e di sosta i binari devono essere posati in posizione orizzontale (vedi complemento).

In corrispondenza dei punti in cui dai posti di carico e scarico merci e di sosta si passa ai tratti di binari in pendenza vanno predisposti accorgimenti che impediscano la partenza accidentale dei veicoli ferroviari (vedi complemento).

Davanti ai tratti di binari destinati alle operazioni di carico e scarico di vagoni cisterna per il trasporto di gas o acidi e liscive compressi, liquefatti o sciolti sotto pressione, vanno montate installazioni bloccabili a chiave che impediscano che tali vagoni si scontrino con altri veicoli ferroviari (vedi complemento).

Le fosse ubicate nella zona dei binari e destinate a contenere materiale sciolto trasportato con carri merci a imbuto o ribaltabili devono essere provviste con griglie percorribili senza pericolo (vedi complemento).

Nei posti in cui si procede allo svuotamento dei carri merci provvisti di cassoni ribaltabili devono essere predisposte, se necessario, installazioni che impediscano il rovesciamento dei veicoli ferroviari (vedi complemento).

Se per eseguire l'operazione di carico e scarico bisogna salire sui carri merci, in corrispondenza dei relativi posti di carico e scarico deve esserci una distanza di sicurezza di almeno 0,5 m fra la sagoma di ingombro dei carri merci e le installazioni fisse esistenti al di sopra dei binari (vedi complemento).

Le rampe di carico possono arrivare fino alla sagoma di ingombro dei veicoli ferroviari senza tener conto della distanza di sicurezza. Sotto le rampe lunghe più di 10 m deve esserci uno spazio di fuga di almeno 0,8 m di larghezza e 0,8 m di altezza.

Complemento: Regolamento relativo alla circolazione dei treni, prescrizioni di manovra
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