Costruzione di edifici e altre costruzioni in modo da evitare il depositarsi di sostanze
Art. 13 OPI
Per impedire il più possibile il depositarsi di sostanze pericolose, occorre:
- evitare superfici orizzontali in zone difficilmente accessibili, nonché angoli, nicchie, angoli morti e simili
- costruire i pavimenti, le pareti e le superfici di coperture in modo liscio e senza giunture