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Costruzione di edifici e altre costruzioni in modo da evitare il depositarsi di sostanze

Art. 13 OPI

Per impedire il più possibile il depositarsi di sostanze pericolose, occorre:

  • evitare superfici orizzontali in zone difficilmente accessibili, nonché angoli, nicchie, angoli morti e simili
  • costruire i pavimenti, le pareti e le superfici di coperture in modo liscio e senza giunture
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