Definizione di "costruzione" e "pulizia"
Art. 13 OPI
S’intende la possibilità di concepire gli edifici o le altre costruzioni in modo da evitare il depositarsi di sostanze pericolose o da permetterne una facile eliminazione senza correre pericoli.
Art. 13 OPI
S’intende la possibilità di concepire gli edifici o le altre costruzioni in modo da evitare il depositarsi di sostanze pericolose o da permetterne una facile eliminazione senza correre pericoli.