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Illuminazione delle vie di evacuazione e porte con accesso a vie d’evacuazione

Art. 20 cpv. 1 OPI
Art. 8 OLL 4

Le vie di evacuazione e le uscite di sicurezza devono essere illuminate conformemente alle condizioni locali in modo da trovarle in qualsiasi momento e percorrerle senza pericolo. Se a tale scopo occorre installare un'illuminazione artificiale, si deve predisporre un'illuminazione di sicurezza in grado di funzionare automaticamente quando manca la normale illuminazione.

Ergänzung: Kennzeichnen von Fluchtwegen
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