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Coperture di aperture nel pavimento

Art. 12 OPI

Le coperture di aperture nel pavimento (per es. aperture di montaggio), che si trovano in zone di accesso o di passaggio, devono essere costruite per un carico uguale a quello calcolato per il pavimento circostante (vedi complemento).
Le aperture nel pavimento vanno rese sicure conformemente all’art. 24, 25 dell’Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr).

Complemento: Carico
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