Altezza delle recinzioni e dei parapetti
rt. 21 OPI
Le recinzioni e i parapetti posizionati in corrispondenza di un accesso fisso a un impianto devono essere conformi alla norma SN EN ISO 14122-3 e quindi essere alti come minimo 1,1 m ed essere collocati a partire da un'altezza di caduta di 0,5 m. Devono essere più alti se c'è il rischio che persone, cose oppure veicoli possano cadere dall'alto da un'altezza superiore a 1,1 m Sie (ad es. se un posto di lavoro è situato in posizione sopraelevata rispetto a una piattaforma o a una passerella), oppure nel caso in cui si debbano depositare delle merci all'esterno della recinzione o del parapetto a un'altezza superiore a 1,1 m.
Per i parapetti negli impianti di depurazione si applicano disposizioni speciali come indicato nella norma SN EN 12255-10 (vedi complemento: disposizioni speciali).
Per i parapetti sui cantieri si applicano le disposizioni dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) e della norma SN EN 13374 (vedi complemento: recinzioni temporaneo).
Le recinzioni e i parapetti per gli edifici pubblici, le sovrastrutture e i relativi accessi devono essere alti come minimo 1 m, come indicato nella norma SIA 358 (vedi complemento: parapetti). In linea generale, devono essere installati a partire da un'altezza di caduta di 1 m (vedi complemento: parapetti).
Per i parapetti nelle abitazioni private si applicano le raccomandazioni dell'opuscolo upi „Ringhiere e parapetti“. Anche in questo caso l'altezza minima raccomandata è di 1 m (vedi complemento: parapetti).
Per i parapetti ubicati in sentieri, piazze, vie e ponti stradali si deve fare riferimento alla norma SN 40 568 dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS).
I requisiti per i sistemi stradali di ritenuta (ad es. barriere di sicurezza, controrotaie di acciaio, pareti in calcestruzzo e attenuatori d'urto) sono riportati nella norma EN 1317.