Definizione di "recinzione" e "parapetto"
Art. 21 OPI
Le recinzioni e i parapetti, ai sensi della presente Guida, hanno lo scopo di impedire la caduta di persone, oggetti e veicoli sia attraverso le aperture di scale non delimitate da pareti (più info), i pianerottoli, i ballatoi, i ponti, le passerelle, le piattaforme, i posti di lavoro rialzati, sia in canali, recipienti e simili.