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Accordo tra gli organi di esecuzione

Art. 11c cpv. 2 OPI

Attraverso controlli del sistema relativi all’applicazione delle disposizioni dell’OPI e della LL si verifica il rispetto dell’obbligo di ricorso. Se sono necessarie delle decisioni, gli organi di esecuzione LAINF e LL devono accordarsi sulla loro emanazione. Questo principio si applica soprattutto nella prevenzione delle malattie professionali, nella vigilanza per le attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OPI e nelle questioni di diritto del lavoro. Ogni organo d’esecuzione decide autonomamente nel suo ambito di competenza (per es. l’organo d’esecuzione della LAINF e quello della LL emanano decisioni proprie).

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