back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Formazione permanente degli specialisti

Art. 11d cpv. 3bis OPi

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro ai sensi dell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, (cfr. art. 1 cpv. 2) e le persone in possesso dell'attestato professionale federale in «specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)» devono seguire una formazione permanente adeguata. Le esigenze relative alla formazione permanente sono indicate all'art. 7 dell'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Zurück zum Anfang