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Compiti supplementari dei medici del lavoro

Art. 11e cpv. 2 OPI

I medici del lavoro sono in grado, insieme agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro, di valutare i pericoli per la sicurezza e la salute in azienda ; di fornire consulenza ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e salute sul posto di lavoro (diminuzione dei rischi ed eliminazione dei malfunzionamenti; acquisto di nuove attrezzature di lavoro; introduzione di nuovi metodi di lavoro, di nuove risorse, materiali e sostanze chimiche; scelta di installazioni di protezione e di DPI; formazione e informazione dei lavoratori sui pericoli professionali; utilizzazione delle installazioni di protezione e requisiti della LL; organizzazione del primo soccorso, dell’assistenza medica in caso d’emergenza, di salvataggio e di lotta contro gli incendi. Una competenza fondamentale dei medici del lavoro è la visita medica, ovvero la visita d’entrata e quella di controllo, per valutare l’idoneità all’attività attuale o prevista. In ogni caso il medico del lavoro può effettuare delle visite profilattiche nell’ambito della medicina del lavoro anche su incarico della Suva, conformemente agli articoli 71 - 77 OPI. Un ulteriore ambito di competenza è rappresentato dal trattamento dei casi di emergenza e dalla riabilitazione (prime cure in casi di emergenza; trattamento di lesioni correlate alle attività aziendali con la collaborazione dei medici curanti; consulenza nell’ambito della riabilitazione medica e professionale e reintegrazione del lavoratore). La consulenza dei medici del lavoro concerne questioni regolate dalla Legge sul lavoro e dalle ordinanze ad essa attinenti, come problemi legati al lavoro a turni, alla tutela della maternità, a influssi climatici, alla qualità dell’aria in generale e all’illuminazione.

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