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Deposito di carichi isolati e di materiale alla rinfusa

Art. 41 OPI

La portata ammissibile di pavimenti, scaffalature, ecc. non deve essere superata (più info).

I passaggi vanno tenuti liberi. Le superfici d’appoggio devono essere contrassegnate sul pavimento in modo visibile e duraturo.

Oltre alle disposizioni fondamentali (vedi complemento) ne esistono altre specifiche (vedi complemento) concernenti il deposito di merci, contenute in diverse prescrizioni e norme.

Complemento: Disposizioni fondamentali relativi al deposito
Complemento: Disposizioni particolari relative al deposito
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