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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Installazioni di magazzinaggio e di movimentazione dei materiali

Art. 41 OPI

Servono prevalentemente all'immagazzinamentoe al prelevamento di carichi isolati entro spazi ridotti e con la possibilità di rapidi prelievi. La costruzione conforme ai principi della sicurezza di installazioni del genere è descritta in diverse disposizioni (vedi complemento).

Gli impianti complessi necessitano di una valutazione da parte degli specialisti della sicurezza sul lavoro (per es. ingegneri della sicurezza) già nella fase di progettazione.

Complemento: Installazioni di magazzinaggio e di movimentazione dei materiali
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