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Misure di sicurezza nell’uso di sostanze nocive

Art. 44 OPI

Se le sostanze nocive non possono essere sostituite - o perlomeno non ancora -, devono essere adottate le misure necessarie per esperienza e tecnicamente applicabili a salvaguardia dell'incolumità del lavoratore. Queste misure di protezione collettiva vanno definite e applicate in modo tale da non superare i valori MAC (vedi complemento) vigenti per il singolo caso.

Esempi di adeguate misure di protezione collettiva da adottare durante la fabbricazione, la lavorazione, la conservazione, la manipolazione e l'immagazzinamento di sostanze nocive sono:

  • l'uso di sistemi chiusi
  • la posa di installazioni di aspirazione e ventilazione adatte ai relativi ambienti di lavoro
  • l'applicazione, a livello architettonico e tecnico-produttivo, di soluzioni adeguate al grado del rischio (posti di lavoro conformi ai principi della sicurezza, apparecchiature, contenitori, sistemi di controllo).

(Cfr. anche l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche (vedi complemento)).

Complemento: Valori MAC, valori limite biologici (BAT)
Complemento: Ordinanza DFI
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