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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Dispositivi di protezione individuali per l’uso di sostanze nocive

Art. 44 OPI

I provvedimenti tecnici offrono ai lavoratori una sufficiente protezione dagli effetti delle sostanze nocive, ma non in tutti i casi. Nei casi con rischio elevato per la salute, accanto alle misure di protezione collettiva occorre far uso di dispositivi di protezione individuali (DPI) (più info) (come indumenti speciali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, occhiali di protezione). La protezione individuale è sempre solo una misura a sostegno della protezione collettiva e non la sostituisce affatto (cfr. anche l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche (vedi complemento)).

Complément: Ordonnance DFI
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