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per la sicurezza sul lavoro CFSL
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Istruzione per i lavoratori sul comportamento da adottare in caso di incendio

Art. 40 cpv. 2 OPI

Il datore di lavoro è tenuto a istruire i lavoratori, a intervalli regolari, sul comportamento da adottare in caso d'incendio ovvero:

  • sull'obbligo di comunicare la presenza di un incendio
  • sull'evacuazione delle persone in pericolo
  • sulle misure di soccorso e di estinzione.

Le necessarie misure organizzative vanno garantite sulla base delle istruzioni relative alle prescrizioni di protezione antincendio dei vigili del fuoco dell’Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione antincendio (AICAA: vedi complemento) in collaborazione con i vigili del fuoco competenti (vedi complemento).

Il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore, a intervalli regolari, sulle misure precauzionali da osservare. Fa fede le istruzioni relative alle prescrizioni di protezione antincendio dei vigili del fuoco dell'Associazione degli istituti cantonali d'assicurazione antincendio (AICAA: vedi complemento).

L'istruzione o l'informazione vanno fornite, di regola, durante le ore di lavoro. Possono aver luogo al di fuori del normale orario di lavoro nel caso in cui esistono condizioni aziendali particolari.

Gli organi esecutivi devono intervenire se non sono garantite le misure organizzative, se non si provvede all'istruzione e all'informazione del personale o se le misure precauzionali non sono rispettate. Fanno parte di queste misure anche il controllo delle vie di fuga o delle vie di accesso per gli interventi di soccorso e spegnimento.

Ergänzung: Brandschutzvorschriften, Brandschutzrichtlinien
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