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Consegna, pagamento, pulizia, cura e manutenzione di indumenti di lavoro e DPI

Art. 5 e 38 OPI
Art. 27 e 28 OLL 3

Nota:
Nell’art. 38 cpv. 2 OPI vengono descritti gli "abiti di lavoro a cui aderiscono materie nocive". Essi hanno di conseguenza una funzione di tutela della salute. Questo tipo di indumenti di lavoro è abbigliamento di protezione e corrisponde ai DPI per quanto concerne la consegna ai lavoratori, il pagamento, la pulizia, la cura e la manutenzione.

Abbigliamento da lavoro

  • L’acquisto e il finanziamento dell’abbigliamento da lavoro che non offre una protezione specifica devono essere concordati tra il datore di lavoro e il lavoratore.
  • per quanto concerne la manutenzione degli indumenti di tale abbigliamento, l’art. 28 OLL 3 (vedi complemento) prescrive che il datore di lavoro deve provvedere al lavaggio qualora sostanze usate nell’azienda sporchino considerevolmente gli abiti da lavoro. Per il resto il datore di lavoro e il lavoratore devono accordarsi sulla manutenzione degli indumenti da lavoro.

DPI

  • Consegna e finanziamento cfr. più info
  • L’art. 5 OPI obbliga il datore di lavoro a garantire che i DPI siano sempre in perfetto stato e pronti all’uso. Con ciò s’intende l’organizzazione e il finanziamento della manutenzione dei DPI, sia sostituendo i DPI non più utilizzabili, sia lavando o riparando quelli sporchi o danneggiati.
  • I DPI a cui aderiscono sostanze nocive vanno separati dagli altri indumenti e DPI.

DPI per ausiliari e collaboratori nel periodo di prova

  • Anche gli ausiliari e i collaboratori nel periodo di prova devono essere protetti da infortuni e malattie professionali.
    L’art. 82 LAINF e l’art. 5 OPI non prevedono eccezioni per ausiliari e collaboratori nel periodo di prova. Il datore di lavoro deve quindi fornire loro e acquistare DPI. In altre parole: ausiliari e collaboratori nel periodo di prova non devono essere obbligati a procurarsi personalmente e ad acquistare i DPI necessari per la loro attività.
    Dal canto suo, il datore di lavoro può pretendere la restituzione dei DPI da parte degli ausiliari o dei collaboratori che interrompono il rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

DPI per personale a prestito

  • Ai sensi dell’art. 10 OPI spetta principalmente all’impresa acquisitrice, in qualità di datore di lavoro responsabile, fornire i DPI ai lavoratori in prestito. L’impresa acquisitrice può concordare contrattualmente con il prestatore (agenzia di lavoro interinale) che i DPI vengano forniti da quest’ultima. Per il controllo e l’osservanza dell’obbligo d’uso è responsabile l’impresa acquisitrice.

Occhiali di protezione con lenti graduate

  • Se gli occhiali di protezione devono essere portati continuamente, il datore di lavoro deve assumere i costi delle lenti graduate.

Manutenzione dei DPI

  • Solo i DPI riposti in modo accurato e sottoposti alla dovuta manutenzione mantengono la loro efficacia protettiva.
  • I lavoratori devono effettuare un’ispezione visiva, conformemente alle istruzioni dell’azienda, dello stato dei dispositivi di protezione prima di ogni utilizzo e comunicare immediatamente al superiore i difetti.
Complemento: Requisti della LL e europee relative all'utilizzo dei DPI e vestiti dei abbigliamenti da lavoro
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