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Mezzi ausiliari e misure di sicurezza per l’accessibilità in casi eccezionali

Art. 27 OPI

Direttiva CFSL “Attrezzature di lavoro”, n. 6512 (punto 7)

Per i lavori da eseguire raramente (per es. una volta al mese), per i lavori imprevisti (come riparazioni), nonché per i lavori per la cui esecuzione lo stato della tecnica o le condizioni esistenti non permettono nessuna accessibilità convenzionale, è consentito ricorrere a mezzi ausiliari, quali piattaforme di lavoro mobili (vedi complemento), scale mobili a pioli, scale semplici portatili (vedi complemento), ponteggi e impalcature su rotelle (vedi complemento).

Per l'esecuzione sicura dei lavori previsti possono essere adottate misure di sicurezza come la posa di reti di sicurezza, pareti o ponteggi di protezione (vedi complemento), l’uso di cinture e funi di sicurezza per l'operatore.

Complément: Informations complémentaires concernant le transport de personnes
Complément: Échelles mobiles, échelles simples
Complément: Échafaudages
Complément: Filets parachute, parois de protection, échafaudages
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