back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Definizione di “accessibilità”

Art. 27 OPI

L'accessibilità alle attrezzature di lavoro e ai loro singoli elementi è necessaria per garantire l'esercizio normale , l’esercizio particolare e la manutenzione. Con il termine "accessibilità" si riguarda:

  • l'accesso all’attrezzatura di lavoro
  • l'accesso ai posti di lavoro all'interno dell’attrezzatura di lavoro
  • i posti di lavoro all'interno dell’attrezzatura di lavoro dai quali vengono eseguite le operazioni
  • i posti di intervento da dove eseguire i lavori agli elementi dell’attrezzatura di lavoro
Zurück zum Anfang