back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
Letzte Änderung: 12.07.2023
DE FR IT

Definizione di "fonte d’accensione"

Art. 29 OPI

Gli incendi o le esplosioni si possono verificare solo se

  • sostanze infiammabili o esplosive o un’atmosfera esplosiva (ovvero una miscela di gas, vapori, nebbia o polveri infiammabili e ossigeno in quantità sufficiente e giusta proporzione) e
  • una fonte di accensione con sufficiente energia (innesco)
sono presenti nello stesso luogo e allo stesso momento.

Di seguito viene esaminato, in particolare, il modo di evitare le fonti di accensione.
Zurück zum Anfang