Definizione di "fonte d’accensione"
Art. 29 OPI
Gli incendi o le esplosioni si possono verificare solo se
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sostanze infiammabili o esplosive o un’atmosfera esplosiva (ovvero una miscela di gas, vapori, nebbia o polveri infiammabili e ossigeno in quantità sufficiente e giusta proporzione) e
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una fonte di accensione con sufficiente energia (innesco)
sono presenti nello stesso luogo e allo stesso momento.
Di seguito viene esaminato, in particolare, il modo di evitare le fonti di accensione.
Di seguito viene esaminato, in particolare, il modo di evitare le fonti di accensione.