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Attrezzature di lavoro in zone esplosive, disposizioni speciali riguardanti le fonti d’accensione

Art. 29 OPI

Per le attrezzature di lavoro impiegate in zone esplosive si applica l’” Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi (OASAE)

Speciali disposizioni in materia sono contenute in diverse normative e regolamenti (vedi complemento).

Complemento: Disposizioni speciali riguardanti le fonti d'accensione
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