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Definizione di "attrezzatura di lavoro"

Art. 24 OPI
Direttiva CFSL 6512 "Attrezzature di lavoro" punto 3

Per attrezzatura di lavoro s’intendono “macchine, impianti, apparecchi e utensili usati durante il lavoro” (art. 3 , cpv. 3 OPI) (vedi complemento).

La direttiva sulle attrezzature di lavoro include nella definizione anche attrezzature di lavoro che non vengono direttamente impiegati per lavorare, nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Complément: Directive sur les équipements de travail, référence européenne
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