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Letzte Änderung: 13.07.2023
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9.3 Manovre di avviamento (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)

Art. 30 OPI Dispositivi di comando

3 Nelle attrezzature di lavoro le manovre di avviamento devono essere possibili soltanto con un'azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tal fine.


Per le manovre di avviamento di tutti i cicli di funzionamento pericolosi delle attrezzature di lavoro, ossia nei generi d'esercizio della macchina "Automatico", "Semiautomatico" e "Manuale" (registrazione) in esercizio normale, in esercizio particolare o durante la manutenzione, deve essere soddisfatto il seguente requisito:

  • l'avviamento delle manovre di comando deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un sistema di azionamento previsto a tale scopo.

Lo stesso dicasi:

  • per il riavvio dopo un arresto, indipendentemente dall'origine, salvo se questo riavvio non presenti alcun rischio per le persone esposte.
  • per l'avviamento di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, genere d'esercizio, ecc.), salvo se questo riavvio non presenti alcun rischio per le persone esposte.

Il riavvio o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito essenziale.

Se le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature di lavoro vengono controllate da dispositivi di blocco, le manovre di comando devono poter diventare efficaci soltanto se è garantita la funzione di sicurezza sorvegliata.

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