back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

8.5 Protezione da rischi dovuti ad un'illuminazione non appropriata

Art. 35 OPI Illuminazione

1 I posti di lavoro, i locali e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano garantite. 

2 Se la sicurezza lo esige, dev'essere disponibile un impianto d'illuminazione d'emergenza, indipendente dalla rete.


I requisiti concernenti l'illuminazione dei luoghi di lavoro e di intervento su e nelle attrezzature di lavoro risultano soddisfatti quando:

  • nei luoghi in cui l'illuminazione naturale è insufficiente essa viene completata con una artificiale
  • è stata predisposta un'illuminazione d'emergenza nei luoghi in cui le attività rilevanti dal punto di vista della sicurezza devono essere eseguite anche in caso di improvvisa interruzione dell'illuminazione normale
  • la zona di lavoro è illuminata senza creare abbagliamenti
  • vengono evitati eccessivi contrasti di luminosità
  • lo spettro cromatico dell'illuminazione è adattato all'attività visiva (per es. individuazione sicura del colore dei fili della corrente elettrica)
  • vengono evitati effetti fastidiosi dovuti allo sfarfallamento o all'azione stroboscopica
Zurück zum Anfang