6.1 Manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)
Art. 32b OPI Manutenzione delle attrezzature di lavoro
1 Le attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante. La manutenzione va eseguita tenendo conto dello scopo d'uso e del luogo d'utilizzazione. Essa deve essere documentata.
Art. 37 OPI Pulizia ed eliminazione dei rifiuti
2 Durante i lavori di manutenzione e di pulizia devono essere prese le misure di protezione necessarie. Le attrezzature, gli apparecchi, gli strumenti e gli altri mezzi necessari per la manutenzione e la pulizia devono essere tenuti a disposizione.
Fanno parte della manutenzione:
- l'ispezione (misurazioni, controlli, registrazioni)
Accertare lo stato effettivo e confrontarlo con lo stato ricercato - la revisione (pulizia e cura)
Adozione di misure atte a mantenere lo stato originale - la riparazione (pezzi di ricambio, riparazioni)
Ripristino dello stato originale
Le indicazioni necessarie per la manutenzione sono contenute nelle istruzioni per l'uso delle rispettive attrezzature di lavoro (istruzioni per la manutenzione). La manutenzione deve essere effettuata secondo le regole della tecnica in modo da garantire la funzionalità e la sicurezza delle attrezzature di lavoro.
La manutenzione deve essere effettuata da personale istruito o qualificato.
Nella documentazione relativa alla manutenzione effettuata deve figurare almeno il nome della persona incaricata della manutenzione, il tipo di manutenzione effettuata e la data in cui è stata effettuata.