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Letzte Änderung: 13.07.2023
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5.4 Modifica del modo di impiego (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)

Art. 32a OPI Utilizzazione delle attrezzature di lavoro

Se le attrezzature di lavoro subiscono modifiche essenziali o vengono usate in condizioni non previste dal fabbricante o in modo non conforme alla loro destinazione, i possibili rischi che ne derivano devono essere ridotti in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

Art. 3 OPI Misure e installazioni di protezione

Se vengono eseguite modifiche a costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchina, apparecchio, utensile o impianto usato durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure se nell'azienda vengono utilizzate nuove sostanze, il datore di lavoro deve adeguare alle nuove circostanze le misure e le installazioni di protezione. È fatto salvo il procedimento d'approvazione dei piani e di permesso d'esercizio secondo gli articoli 7 e 8 della legge sul lavoro.


In caso di trasformazioni o adattamenti che possono presentare nuovi rischi il datore di lavoro vigila affinché venga effettuata una valutazione del rischio (SN EN ISO 12100). Se, sulla base dei risultati ottenuti da questa valutazione del rischio, si rivela necessario adottare misure atte a minimizzare il rischio, queste misure devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e salute (allegato I della Direttiva macchine) o - in mancanza di requisiti specifici - le regole della tecnica et lo stato delle conoscenze.
Per modifiche importanti si intendono, per esempio, quelle che generano un nuovo rischio elevato in seguito a un aumento di potenza, a un cambiamento della funzione o a una modifica delle condizioni d'uso previste.

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