back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
Letzte Änderung: 13.07.2023
DE FR IT

3 Definizioni e campo di applicazione (Dir. CFSL 6512 Attrezzature di lavoro)

Ai sensi della presente direttiva s'intende per attrezzature di lavoro qualsiasi macchina, impianto, apparecchio, utensile e dispositivo di protezione individuale (DPI) usato durante il lavoro. Vi fanno parte anche i prodotti che non vengono direttamente impiegati per lavorare, ma che appartengono all'ambiente di lavoro (ad es. ventilazione, riscaldamento, illuminazione), come anche i dispositivi di protezione individuale (DPI).

L'uso di attrezzature di lavoro comprende l'esecuzione di ogni tipo di lavoro ossia:

  • in esercizio normale (impiego nelle condizioni d'uso previste, esecuzione della funzione prevista);
  • in esercizio particolare (configurazione/riconfigurazione, preparazione/registrazione, teach-in, individuazione/eliminazione di guasti, pulizia);
Zurück zum Anfang