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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Guadagno assicurato

Art. 15 LAINF
Art. 22 , 23 , 24 OAINF

La base di calcolo per le prestazioni in contanti è il guadagno assicurato. Per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno assicurato l'ultimo salario riscosso prima dell'infortunio; per il calcolo delle rendite quello riscosso durante l'anno precedente l'infortunio. L'importo massimo del guadagno assicurato è fissato dal Consiglio federale (art. 22 OAINF).

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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