Indennità giornaliera (prestazione sostitutiva del salario)
Art. 16 , 17 LAINF
Art. 6 LPGA
Art. 25 , 26 , 27 , Allegato 2 OAINF
In caso di incapacità lavorativa totale, l'indennità giornaliera è pari all'80% del guadagno assicurato. Essa è versata periodicamente per ogni giorno di calendario dal terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e fino al ripristino della piena capacità lavorativa, ovvero fino all'inizio di un'eventuale rendita d'invalidità o fino al decesso dell'assicurato.