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für Arbeitssicherheit EKAS
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Danni materiali

Art. 12 LAINF

Sono rimborsate le spese per la riparazione o la sostituzione di mezzi ausiliari che già prima dell'infortunio sostituivano una parte del corpo o una sua funzione (per es. protesi). Gli occhiali, gli apparecchi acustici e le protesi dentarie vengono sostituiti solo se esiste un danno fisico che necessita di cure. Gli altri danni materiali non sono assicurati a meno che non siano conseguenza di una cura medica (per es. taglio dei pantaloni in caso di fratture ossee).

Ergänzung: Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung
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