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Rendita per superstiti

Art. 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 LAINF
Art. 39 , 40 , 41 , 42 , 43 OAINF

Se l'assicurato muore per le conseguenze di un infortunio i figli e - a determinate condizioni - il coniuge superstite o divorziato hanno diritto a una rendita per superstiti. La vedova o il vedovo hanno diritto al 40%, gli orfani di padre e di madre al 25%, gli orfani (di padre o di madre) al 15%, ma complessivamente al massimo al 70% del guadagno assicurato (o al massimo al 90% considerando anche il coniuge divorziato con diritto agli alimenti).

Se oltre alla rendita per superstiti dell'Assicurazione contro gli infortuni i superstiti hanno diritto anche a una rendita dell'Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) o dell'Assicurazione d'invalidità (AI), la somma delle due rendite non può superare il 90% del guadagno assicurato (art. 31 cpv. 4 LAINF).

Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
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