back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Infortuni professionali

Art. 6 , 7 LAINF
Art. 12 OAINF

Il lavoratore è assicurato contro le ripercussioni economiche degli infortuni professionali, cioè degli infortuni che avvengono in relazione all'attività professionale.

Oltre ai lavori propriamente detti eseguiti per ordine o nell'interesse del datore di lavoro, rientrano nelle attività professionali anche:

  • la permanenza autorizzata nel luogo di lavoro o nella zona di pericolo inerente all'attività professionale durante le pause e prima o dopo il lavoro,
  • i viaggi d'affari o di servizio, dal momento in cui l'assicurato lascia la propria abitazione fino a quando vi fa ritorno,
  • escursioni d'azienda, organizzate o finanziate dal datore di lavoro,
  • la frequenza di scuole o corsi previsti dalla legge o dal contratto o autorizzati dal datore di lavoro, con l'eccezione del caso in cui l'infortunio si verifichi nel tempo libero,
  • il trasporto con mezzi dell'azienda sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa, se organizzato e finanziato dal datore di lavoro.
Complemento: Guida Suva all'assicurazione contro gli infortuni
Zurück zum Anfang