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Letzte Änderung: 20.10.2020
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Protezione speciale di donne incinte e madri allattanti

Art. 35 , 35a , 35b LL
Art. 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 OLL 1
Ordinanza sulla protezione della maternità

In linea di principio per tutti gli uomini e tutte le donne in età adulta vigono le stesse prescrizioni. Per le donne sono previste disposizioni speciali che tengono conto di una necessità biologica, ovvero la maternità (cfr anche casi speciali, ad es. l'industria mineraria).

Per l’occupazione delle donne in gravidanza sono previste, nell’interesse della madre e del suo bambino, diverse limitazioni che valgono per l’intera durata della gravidanza e fino ad un anno dopo il parto. Delle argomentazioni su queste disposizioni di protezione sono contenute nella guida alla legge e alle ordinanze 1 e 2 LL (vedi complemento).
Il promemoria concernente la protezione delle lavoratrici durante la maternità della Direzione per il lavoro del SECO contiene anche delle informazioni sul versamento del salario e sulla protezione contro il licenziamento disciplinati nel diritto delle obbligazioni, nonché un elenco delle disposizioni di protezione di diritto del lavoro e può essere ordinata presso UFCL/Divisione Distribuzione, 3003 Berna, inviando una busta affrancata e con indirizzo per la risposta (vedi complemento).

In relazione alla gravidanza si rimanda anche all’ordinanza del DFE sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (ordinanza sulla protezione della maternità) (vedi complemento).

Complemento: Indicazioni relative alle ordinanze 1 e 2, maternità, ordinanza sulla protezione della maternità
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