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Protezione speciale di altri gruppi di lavoratori

Art. 36a LL
Art. 66 OLL1

L’art. 36a LL prevede la possibilità, per motivi di salute, di vietare o subordinare a condizioni particolari l’occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi. Così, per esempio, secondo il art. 66 OLL1 le donne non possono essere impiegate per lavori edili eseguiti sotto terra (nota: concernente i lavori sotterranei nelle miniere, la Svizzera è vincolata a questo divieto dalla ratifica della convenzione n. 45 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL).

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