Protezione speciale dei giovani
Art. 29 , 30 , 31 , 32 LL
OLL 5
Per i giovani fino ai 18 anni compiuti, la legge sul lavoro prevede speciali prescrizioni protettive (art. 29 - 32 LL) oltre alle altre disposizioni generali.
I prescrizioni particolari di protezione per i giovani lavoratori sono spiegate nell’ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5).