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Obblighi del datore di lavoro nell'ambito della LL

Art. 6 LL
Art. 2 - 9 OLL3

In modo analogo all'articolo 82 capoversi 1 e 2 della LAINF che regola gli obblighi del datore di lavoro nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, l'articolo 6 della LL disciplina, praticamente con lo stesso tenore, gli obblighi del datore di lavoro nell'ambito della tutela della salute. A tutela della salute dei lavoratori , la LL obbliga il datore di lavoro a prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio (art. 6 cpv. 1 frase 1 LL). Egli deve segnatamente apprestare gli impianti e ordinare il lavoro in modo da preservare il più possibile i lavoratori dai pericoli per la salute e dagli spossamenti (art. 6 cpv. 2 LL). Egli deve far cooperare i lavoratori ai provvedimenti sulla protezione della salute nel lavoro (art. 6 cpv. 3 frase 1 LL).

La tutela della salute prevista dalla LL, intesa come salvaguardia della salute, va oltre a quanto disposto dalla LAINF perché impone che vengano evitate non solo le malattie professionali definite nella LAINF, ma anche i pregiudizi alla salute. In modo particolare bisogna far sì che

  • siano presenti buone condizioni di lavoro dal punto di vista ergonomico e igienico
  • la salute non sia pregiudicata da fattori fisici, chimici o biologici dannosi o fastidiosi
  • venga evitato un lavoro eccessivamente pesante o monotono e ripetitivo
  • il lavoro sia organizzato in modo appropriato.

Per certi lavori notturni o per le persone esposte a particolari pericoli e che svolgono lavoro notturno è obbligatoria una visita e una consulenza medica; in questi casi sussiste cioè il diritto ad una visita medica. Inoltre va tutelata l’integrità personale dei lavoratori.

I principi generali della LL sulla tutela della salute sono specificati nell’ordinanza 3 concernente la LL (OLL 3) sulla base di determinate misure che l’azienda deve adottare. La OLL 3 contiene in modo particolare prescrizioni su luce, microclima, aerazione, protezione dei non fumatori, rumori e vibrazione, progettazione del posto del lavoro e ergonomia , carichi, sorveglianza dei lavoratori, dispositivi di protezione individuale, abiti da lavoro, spogliatoi, lavabi, gabinetti e pronto soccorso. Le disposizioni della OLL 3 sono spiegate dal Segretariato di Stato dell’economia (SECO) in formato elettronico nelle “Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro”.

Ergänzung: Wegleitung zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz
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