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Letzte Änderung: 13.07.2023
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Considerazioni sull'attività di controllo

L’attività di consulenza e di controllo degli organi esecutivi si limitava finora ad aspetti relativi al singolo posto di lavoro.

Sebbene ciò sia ancora necessario, l’obbligo di ricorso a medici del lavoro e ad altri specialisti della sicurezza sul lavoro (art. 11a - 11e OPI e direttiva CFSL 6508 / più info) ha fatto sì che gli organi esecutivi debbano verificare, nel quadro di un controllo del sistema, se l’organizzazione dell’azienda (il “sistema”) offra sufficiente garanzia per la sicurezza e la tutela della salute sul posto di lavoro. Attraverso controlli campione sul posto di lavoro viene verificata l’applicazione delle norme da parte del “sistema”. 

I controlli dei posti di lavoro e dei procedimenti lavorativi, per esempio in seguito a infortuni, avvengono su iniziativa del datore di lavoro o dell’organo esecutivo. Durante il controllo non vengono presi in considerazione solo gli aspetti tecnici della sicurezza, ma anche i loro influssi sul sistema di sicurezza aziendale. La valutazione del rischio (art. 11a cpv. 2 lett. a OPI) sul posto di lavoro o durante i procedimenti lavorativi rappresenta un importante strumento per un controllo veloce ed efficiente.

Un metodo per la valutazione dei rischi sul posto di lavoro e durante i procedimenti lavorativi è descritto in una pubblicazione Suva (vedi complemento).

Complemento: Valutazione dei rischi, protocollo di controllo
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