Riserva di prescrizioni di polizia nell’OPI
Art. 104 OPI
Le prescrizioni federali, cantonali e comunali di polizia, segnatamente quelle della polizia edilizia, del fuoco, dell’igiene e delle acque, più esigenti o più particolareggiate di quelle della presente ordinanza, sono fatte salve. Questa riserva significa che le prescrizioni di polizia che si basano su criteri più rigidi rispetto a quelli OPI mantengono la loro validità e devono essere osservate dagli