Opposizione
Art. 52 LPGA
Art. 10 OPGA
Art. 105a LAINF
Conformemente all’art. 52 LPGA è possibile impugnare le decisioni degli
Un’opposizione è un’istanza qualunque della persona interessata con cui quest’ultima dimostra di non essere d’accordo con la decisione. Secondo l’art. 10 cpv. 1 OPGA le opposizioni devono contenere una conclusione e una motivazione. Per le opposizioni alle decisioni degli organi d’esecuzione l’art. 10 cpv. 2 OPGA impone la forma scritta.
Se vi è
La procedura d’opposizione è gratuita e deve essere conclusa entro un termine congruo. Le particolarità formali relative alla procedura seguita dagli organi d’esecuzione in caso di opposizioni sono contenute nel manuale della procedura d’esecuzione per la sicurezza sul lavoro (vedi complemento).