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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Sgombero dei passaggi

Art. 19 OPI

Sulla via di circolazione usata anche come via di evacuazione non è consentito deporre del materiale, nemmeno provvisoriamente. Sugli altri passaggi è permesso deporre il materiale necessario per il normale svolgimento del ciclo o del processo lavorativo, a condizione che la circolazione aziendale nel suo complesso non venga eccessivamente intralciata.

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