Aperture nei passaggi
Art. 19 OPI
Le aperture nei passaggi devono essere coperte. La copertura e il pavimento circostante devono essere costruiti per gli stessi carichi di sollecitazione (più info). In caso di coperture apribili per permettere il passaggio di persone o carichi, quando l'apertura è scoperta, deve essere sbarrata in modo da impedire che possano cadervi delle persone. Le coperture provviste di aperture per il passaggio di materiale sciolto, devono essere costruite in modo che le persone non si feriscano camminandovi sopra.