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Passerelle mobili e piattaforme di sollevamento per le rampe di carico

Art. 22 OPI

I punti con pericolo di caduta dovuti alla presenza di passerelle mobili e piattaforme di sollevamento devono essere protetti.

Le rampe ferroviarie, le passerelle mobili e le piattaforme di sollevamento non devono invadere lo spazio riservato alla rampa.

Le passerelle mobili e le piattaforme di sollevamento devono essere conformi alle relative disposizioni (vedi complemento).

Complemento: Disposizioni relative alle piattaforme di sollevamento e alle pedane per raccordo rampe
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