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Costruzione dei binari

Art. 23 OPI

I binari devono essere costruiti in modo da garantire un esercizio sicuro tenendo conto della portata della massicciata, dei carichi d'esercizio e della velocità di transito. I cambiamenti di direzione in piano o in salita devono avere curve con raggio sufficiente da permettere una circolazione sicura dei veicoli su rotaia (vedi complemento).

I binari vanno posati in modo che fra le massime sporgenze dei veicoli su rotaia - sagoma di ingombro o limite - e le opere fisse (per es. edifici, pareti, piloni) vi sia sempre uno spazio per la via d'evacuazione non inferiore a 0,6 m (vedi complemento) (cf. b1 nella figura seguente).

Nella zona generale di circolazione e di lavoro, ovvero ovunque circolino e sostino persone e veicoli anche non appartenenti al servizio ferroviario, lo spazio di sicurezza laterale deve essere largo almeno 1 m (cf. b3 nella figura seguente).

Tra le parti dei veicoli ferroviari più sporgenti lateralmente – sagoma d’ingombro – di due binari affiancati, ci deve essere uno spazio di scorrimento di larghezza pari ad almeno 0,5 m (cf. b2 nella figura seguente).

I binari vanno muniti di respingenti di fine corsa in grado di assorbire l'impatto del materiale rotabile (vedi complemento).

Le piattaforme girevoli e trasbordatici devono poter essere usate senza pericolo; in particolare, bisogna poterle bloccare in corrispondenza del binario allacciato (vedi complemento).

Agli scambi semplici e doppi occorre predisporre segnali di sicurezza (per es. palette, traversine, chiodi) che contrassegnino il punto fin dove possono avanzare i veicoli ferroviari senza intralciare il traffico sull'altro binario.

Nella zona generale di circolazione e di lavoro, all’interno di edifici, sui luoghi di lavoro, sulle vie di circolazione e, se vengono manovrati veicoli stradali nella loro intera lunghezza, i binari vanno posati a filo del suolo.

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Complemento: Regolamento relativo alla circolazione dei treni, prescrizioni di manovra
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