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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Definizione di "vie di evacuazione"

Art. 20 OPI
Art. 8 OLL 4

La via d’evacuazione è il tragitto piú breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro.

Servono come vie di evacuazione sia le vie pedonali e le vie carrozzabili per la normale circolazione interna aziendale (passaggi: più info), sia le vie speciali da usare solo in caso di emergenza.

Servono come le porte sulle vie d'evacuazione sia le porte previste per lai normale circolazione interna aziendale, sia le uscite da usare solo in caso di emergenza.

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