Allegato 5 Testi di legge applicabili
Le leggi, ordinanze e direttive qui elencate sono aggiornate fino al momento di andare in stampa. È valida di volta in volta la versione giuridicamente rilevante al momento dell’applicazione.
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), RS 832.20
Secondo l’articolo 82 capoverso 1 della LAINF, per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
Secondo l’articolo 83 capoverso 2 della LAINF, il Consiglio federale emana prescrizioni sulla cooperazione di medici del lavoro e di altri specialisti della sicurezza del lavoro nelle aziende.
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), RS 832.30
L’OPI, agli articoli 3 – 11 e in particolare agli articoli 11a – 11g, definisce le disposizioni di esecuzione dei requisiti di base menzionati dalla LAINF.
Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (LL), RS 822.11
Secondo l’articolo 6 capoverso 1 della LL, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti, che l’esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d’esercizio.
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116
In conformità con l’articolo 83 capoverso 2 della LAINF e con l’articolo 40 della LL, il Consiglio federale emana prescrizioni riguardanti la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, le esigenze di perfezionamento e formazione permanente nonché il riconoscimento dei corsi di perfezionamento.
Articoli separati
- Obbligo del datore di lavoro OPI art. 11a
- Decisione sull’obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro OPI, art. 11c
- Qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro OPI, art. 11d
- Compiti degli specialisti della sicurezza sul lavoro OPI, art. 11e
- Consultazione dei lavoratori OPI, art. 6a
- Competenze in materia di tutela della salute OLL 3, art. 7