Ubicazione e requisiti edilizi degli edifici e dei locali destinati alla lavorazione o all'immagazzinamento di materiale esplosivo
Art. 36 OPI
Gli edifici e i locali della parte d'impresa pericolosa devono avere un'adeguata distanza dalle parti d'impresa non pericolose e dagli edifici in cui si soffermano le persone, nonché dalle vie di circolazione pubbliche. Le distanze devono essere stabilite caso per caso dai competenti
Le costruzioni devono essere in materiale ininfiammabile o difficilmente infiammabile. Vanno scelti tipi di costruzione che si sono dimostrati validi nel settore dei materiali esplosivi, come:
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costruzione massiccia
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costruzione leggera
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costruzione a sfoghi d'esplosione
In ogni caso bisogna scegliere il tipo di costruzione che garantisca la massima sicurezza.
Per quanto possibile, gli edifici vanno costruitire a piano unico. In caso di edifici a più piani, le conseguenze di un’esplosione non devono danneggiare gli altri piani.
Tutti i locali di lavoro devono disporre di uscite normali e di sicurezza sicure. Il loro numero va stabilito caso per caso e deve essere adattato al numero delle persone che occupa i locali. Per quanto possibile le uscite di sicurezza devono condurre direttamente all'aperto e devono essere contrassegnate.
Le pareti e i soffitti devono avere superfici lisce e facili da pulire.
Gli edifici vanno equipaggiati con impianti parafulmine conformemente alle norme dei parafulmini per edifici (vedi complemento).