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Letzte Änderung: 12.07.2023
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Installazioni in edifici e locali destinati alla lavorazione o all'immagazzinamento di materiale esplosivo

Art. 36 OPI

Vanno adottate misure di protezione al fine di evitare cariche elettrostatiche pericolose (per es. stabilizzazione di potenziale e messa a terra, rivestimenti per pavimenti e scarpe antistatici).

E' consentito usare solo attrezzature di lavoro che garantiscano che le materie esplosive non possano venir innescate da fonti di calore, da frizioni o da urti.

Le installazioni elettriche devono essere conformi alle disposizioni in materia (vedi complemento).

Per il riscaldamento dei locali è consentito ricorrere soltanto all'acqua calda, al vapore o all'elettricità.

Complemento: Impianti elettrici in imprese che fabbricano o lavorano con materie esplosive
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