back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
DE FR IT

Definizione di “portata delle attrezzature di lavoro”

Art 25 OPI

Per portata delle attrezzature di lavoro s’intende la loro sufficiente sollecitazione e l'affidabilità di funzionamento quando esse vengono impiegate secondo le condizioni d’uso previste.

Zurück zum Anfang