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Letzte Änderung: 13.07.2023
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8.7 Protezione dai rischi dovuti a radiazioni (direttiva CFSL 6512)

Art. 45 OPI Protezione dalle radiazioni nocive

Nella manipolazione di sostanze radioattive o di attrezzature di lavoro che emettono radiazioni ionizzanti, come anche in caso d'emissione di radiazioni non ionizzanti che presentano un pericolo per la salute, devono essere prese le necessarie misure di protezione.

 

Art. 2 LRap Campo d'applicazione

La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare: a. alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti; b. agli eventi che possono provocare un aumento della radioattività dell'ambiente.

 

Art. 28 LRap Obbligo della licenza

È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque:

a. manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze;

b. fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti;

c. applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive.


Radiazioni ionizzanti
Conformemente all'articolo 28 della legge federale sulla radioprotezione la manipolazione di radiazioni ionizzanti è sottoposta all'obbligo della licenza.
La richiesta di licenza deve essere inoltrata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), autorità competente in materia. Il modulo di richiesta può essere ottenuto online presso l'UFSP, Divisione radioprotezione.

La Suva funge da autorità di sorveglianza sulla radioprotezione in quelle aziende nelle quali si rende necessaria soprattutto la protezione dei lavoratori, in particolare le aziende industriali e artigianali (art. 136, cpv. 3 dell'Ordinanza sulla radioprotezione del 22 giugno 1994, ORap). Nell'ambito del procedimento di licenza la Suva stabilisce con l'azienda interessata le misure tecniche e organizzative da prendere. Queste misure figurano come obbligatorie nella licenza emessa dall'UFSP se non sono già definite nell'ordinanza sulla radioprotezione o in altre ordinanze a carattere tecnico.

Per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle radiazioni ionizzanti possono essere prese le seguenti misure tecniche:

  • schermatura delle sorgenti radioattive mediante ripari con funzione supplementare di captazione, cosiddetti dispositivi di protezione totale
  • locali di irradiazione per l'uso di impianti radiologici e di unità di irradiazione con sorgenti radioattive per l'esame non distruttivo dei materiali o per l'irradiazione di materiali (ad es. sterilizzazione, mutazione del materiale)
  • allestimento di aeree di lavoro speciali (zone controllate) per la manipolazione di sostanze radioattive libere (laboratori di isotopi) con aspiratori, impianti di controllo delle acque di scarico e dell'aria viziata, apparecchi di misurazione per il controllo di persone e di aree di lavoro ecc

In materia di radioprotezione occorre prendere anche misure organizzative quali:

  • emanare delle cosiddette direttive aziendali per l'azienda titolare della licenza, nelle quali siano stabilite responsabilità, competenze, controllo e formazione del personale, metodi di lavoro e misure di protezione
  • presenza in azienda di un determinato numero di esperti in materia di radioprotezione che possano provare di aver seguito una formazione riconosciuta dall'autorità di vigilanza e adeguata alla loro l'attività e responsabilità

Radiazioni non ionizzanti
Si tratta di raggi laser, ultravioletti, infrarossi (calore) e campi elettromagnetici nello spettro di frequenze tra 0 (campo statico) e 300 GHz. I valori limite da rispettare sul posto di lavoro per questo tipo di radiazione sono pubblicati nell'opuscolo Suva "Grenzwerte am Arbeitsplatz" (codice: 1903, solo in tedesco e francese).

Misure tecniche che possono essere adottate sono ad esempio:

  • schermature atte ad evitare o ridurre le irradiazioni troppo alte mediante ripari con funzione supplementare di captazione contro irradiazioni accidentali: ripari fissi, mobili, bloccati (vedi punto 8.1)
  • aree di lavoro separate (eventualmente protette) per l'uso di radiazioni ad alta intensità

Spesso è anche necessario prendere ulteriori misure organizzative quali ad esempio:

  • limitazione della durata di esposizione
  • impiego esclusivo di personale adeguatamente istruito;
  • uso di dispositivi di protezione adatti (ad es. occhiali di protezione)

Il posto di lavoro o l'attrezzatura di lavoro devono essere contrassegnati con segnali di sicurezza o segnali ausiliari, se vengono prese misure di protezione di tipo organizzativo. I segnali d'obbligo ricordano l'uso obbligatorio dei DPI e il rispetto delle istruzioni di lavoro, i segnali di avvertimento segnalano eventuali pericoli residui e i segnali di divieto ricordano tutto ció che é vietato.

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