back to home Eidgenössische
Koordinationskommission
für Arbeitssicherheit EKAS
back to home
DE FR IT
Letzte Änderung: 13.07.2023
DE FR IT

7 Accessibilità e posti di lavoro (Dir. CFSL 6512 Atrezzature di lavoro)

Art. 27 OPI Accessibilità

Le attrezzature di lavoro devono essere accessibili senza pericolo per l'esercizio normale, l'esercizio particolare (art. 43) e la manutenzione; altrimenti, devono essere presi i necessari provvedimenti di sicurezza. In merito vanno soddisfatte le esigenze relative alla tutela della salute conformemente all'ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL3), e segnatamente per quanto concerne l'ergonomia.

 

Art. 23 OLL3 Esigenze generali

I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno concepiti ed installati secondo i principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.

 

Art. 24 OLL3 Esigenze particolari

Nei posti di lavoro dev'essere assicurato spazio libero sufficiente affinché non sia ostacolata la possibilità di movimento dei lavoratori nell'esercizio della loro attività.
I posti di lavoro permanenti devono essere sistemati in modo che il lavoro possa essere svolto in una posizione del corpo naturale. Le sedie devono essere comode e adatte al lavoro da effettuare e al lavoratore; all'occorrenza vanno forniti braccioli e poggiapiedi.
I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da consentire di lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi. Se il lavoro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti a sedere utilizzabili saltuariamente.
I posti di lavoro vanno strutturati, mediante provvedimenti appropriati quali pareti protettive o isolamento in locali separati, in modo da proteggere i lavoratori da effetti nocivi alla salute provocati da impianti d'esercizio o depositi vicini.
I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali con vista sull'esterno. I locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicurato, nell'insieme, l'adempimento delle esigenze di igiene.


I requisiti di accessibilità delle attrezzature di lavoro si riferiscono ai seguenti lavori e alle connesse attività:

  • utilizzo nelle condizioni d'uso previste in esercizio normale;
  • configurazione/riconfigurazione, preparazione/registrazione, teach-in, individuazione/eliminazione di guasti, pulizia in esercizio particolare;
  • ispezione, servizio, riparazione durante la manutenzione.
  • L'esecuzione a regola d'arte di questi lavori non deve essere la causa di posture forzate o di sollecitazioni fisiche eccessive.

I luoghi delle attrezzature di lavoro (ubicazione e accessi), in cui gli operatori devono muoversi o sostare per lavorare, devono essere concepiti e costruiti in modo da evitare il più possibile il rischio di scivolare, inciampare o cadere. La caduta di persone deve essere evitata con la posa di parapetti o di reti di sicurezza. Dove ciò non è possibile, le persone devono assicurarsi con un'imbracatura di sicurezza.

Zurück zum Anfang